Come costituire un’associazione di volontariato o di promozione sociale

Per costituire un’organizzazione di volontariato:
– FAC-SMILE ATTO COSTITUTIVO ODV
– FAC-SIMILE STATUTO ODV
– definire per punti le attività che si vogliono portare avanti
– individuare il settore di attività in base all’art. 5 d.lgs. 117/17
– definire i nominativi di sette soci fondatori (per costituire un’associazione i soci fondatori devono essere almeno tre; ma, se l’associazione vuole iscriversi ai registri regionali o comunali, i soci fondatori devono essere almeno sette. Se parliamo della costituzione di un’associazione di secondo livello, le associazioni fondatrici devono essere almeno 3)
– raccogliere i dati dei soci fondatori (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale)
– stabilire: nome dell’associazione; sede sociale; numero membri del consiglio direttivo, incarichi interni (presidente ed eventualmente vicepresidente, segretario/tesoriere), durata delle cariche e ammontare della quota sociale. Per iscriversi ai registri, il numero dei soci che compongono l’assemblea deve essere almeno il doppio + 1 del numero dei componenti del consiglio direttivo
– redazione atto costitutivo e statuto in duplice copia (entrambe le copie devono essere firmate in originale da tutti i soci fondatori): nell’atto costitutivo e nello statuto, conviene precisare che si tratta di atti esenti da imposta di bollo e di registro in virtù dell’art. 82 Codice Terzo Settore
– recarsi presso l’Agenzia delle Entrate con 2 copie originali di atto costitutivo e statuto firmate da tutti i soci fondatori (una resta presso l’Agenzia delle Entrate, una viene restituita timbrata all’associazione) per:

1) l’acquisizione del codice fiscale (occorre compilare in questo modo il modello AA5/6 , nelle parti evidenziate in rosa):
il codice attività lo trovate qui, le associazioni sono dal numero 90 in avantiin particolare, quelli più comuni sono: 94.99.10; 94.99.20; 94.99.40; 94.99.50; 94.99.60; 94.99.90) entro 20 giorni dalla firma dell’atto costitutivo e dello statuto da parte dei soci fondatori
2) la registrazione dell’atto costitutivo e dello statuto.
Occorre compilare il modello 69 con i dati dei soci fondatori nel quadro B.
Il quadro A invece va compilato con i dati del richiedente la registrazione (che può anche non essere il presidente); se non va il presidente occorre recarsi con delega in carta bianca. In “tipologia dell’atto” scrivere registrazione atto costitutivo e statuto; in “adempimento” barrare la casella “reg”; in “data stipula/adempimento” mettere la data dell’assemblea in cui si è deliberata la costituzione dell’associazione.
– Tutti i volontari attivi (sia che siano soci che no) vanno obbligatoriamente assicurati per infortunio, malattia, responsabilità civile terzi

E’ facoltativo, ed è possibile farlo anche subito, iscriversi in pubblici registri tenuti dalla Regione:
1) occorre presentare i documenti dell’associazione presso il comune di residenza ritirando la ricevuta del protocollo tramite questo modello
2) procedere all’iscrizione al registro regionale

In caso di immediata iscrizione al registro regionale del volontariato, non serve compilare il modello Eas, che altrimenti va compilato entro 60 giorni dalla data di costituzione dell’associazione (qui le istruzioni) e consegnato all’Agenzia delle Entrate a mano o tramite intermediario abilitato. In caso di tardiva presentazione del modello Eas è prevista una sanzione pecuniaria di 250 euro da versare tramite F24, indicando il codice tributo 8114. Qualora intercorrano delle variazioni rispetto a quanto dichiarato nel modello Eas, è necessario comunicarle entro il 31 marzo dell’anno successivo tramite presentazione di nuovo modello Eas.

Per costituire un’associazione di promozione sociale:
– FAC-SIMILE ATTO COSTITUTIVO APS
– FAC-SIMILE STATUTO APS
Le modalità rimangono le stesse delle organizzazioni di volontariato di cui sopra, con alcune differenze:
– le aps devono pagare l’imposta di bollo (1 marca da bollo da 16 euro ogni 4 facciate da 25 righe l’una con data della costituzione o antecedente la costituzione su entrambe le copie di atto costitutivo e statuto) e sono tenute al pagamento dell’imposta di registro di 200 euro con F23 in banca o in posta (indicare codice tributo 109t) entro 20 giorni dalla costituzione, compilandolo con i dati del presidente e il nome dell’associazione nel secondo campo.
Per l’indicazione del codice ufficio o ente al punto 6 dell’ F23 clicca qui per la ricerca del codice territoriale di riferimento; la causale da inserire nel punto 9 è RP (che sta per Registrazione di atti pubblici o privati).
Occorre portare all’Agenzia delle Entrate insieme ai documenti elencati sopra anche la ricevuta del pagamento del F23
– le aps sono tenute a compilare il modello Eas e a presentarlo all’Agenzia delle Entrate a mano o tramite intermediario abilitato entro 60 giorni dalla costituzione (qui le istruzioni). Se si intende iscriversi subito al registro regionale della promozione sociale, il modello Eas va compilato in maniera ridotta ovvero rispondendo solamente alle seguenti domande: 4, 5, 6, 25 e 26. In caso di tardiva presentazione è prevista una sanzione pecuniaria di 250 euro da versare tramite F24, indicando codice tributo 8114.
Qualora intercorrano delle variazioni rispetto a quanto dichiarato nel modello Eas, è necessario comunicarle entro il 31 marzo dell’anno successivo tramite presentazione di nuovo modello Eas.

A questo link la documentazione per l’iscrizione delle aps al registro regionale della promozione sociale