Chi è il presidente e cosa ricordarsi di fare se cambia

Nella vita associativa è segno di salute l’avvicendarsi di persone diverse nei ruoli di responsabilità all’interno dell’ente. Dal punto di vista amministrativo analizziamo cosa occorre fare quando cambia il presidente dell’associazione.

Un breve riepilogo di cosa è e di cosa non è il presidente dell’associazione: il presidente è la persona fisica che rappresenta l’associazione nei confronti del mondo esterno, a seconda di quello che prevede lo statuto può essere eletto direttamente dall’assemblea dei soci o dal consiglio direttivo al suo interno, sempre lo statuto sociale stabilisce la durata della carica ed eventuali limiti alla rieleggibilità.

La riforma del terzo settore non modifica sostanzialmente questo impianto, salvo lasciare intendere che con il registro unico del terzo settore la rappresentanza potrà anche essere appannaggio di più persone visto che si dice che eventuali limitazioni al potere di rappresentanza dovranno essere iscritte nel registro unico e introdurre la possibilità di revoca per il presidente e le altre cariche sociali.

Ad oggi il presidente è l’unico legale rappresentate dell’associazione.

Passando a cosa il presidente non è: il presidente non è “il capo dell’associazione”, non ha poteri in più rispetto agli altri membri del direttivo e qualora debba prendere provvedimenti urgenti deve farseli ratificare dall’organo amministrativo dell’associazione perché la gestione dell’associazione è collegiale e collegiali, salvo prova contraria, sono le responsabilità.

Qualora il presidente venga meno per scadenza del mandato, dimissioni, revoca o decesso l’organo che lo ha eletto dovrà provvedere a una nuova elezione.

A seguito della nuova elezione ci sono una serie di adempimenti amministrativi:

  1. La comunicazione all’agenzia entrate affinché il codice fiscale dell’associazione sia correttamente collegato al nuovo legale rappresentante ( modello aa5/6) entro 30 giorni dalla delibera
  2. La comunicazione ai pubblici registri nei quali l’associazione è iscritta entro 45 giorni dalla delibera  
  3. La comunicazione della modifica del legale rappresentante se l’associazione è iscritta nel registro delle associazioni beneficiarie del cinque per mille entro il termine previsto per la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ( modello di comunicazione scaricabile qui)

Accanto a queste comunicazione obbligatorie è opportuno accompagnare una comunicazione di “cortesia” per tutti gli enti che si rapportano con l’associazione come ad esempio comuni con cui si hanno dei rapporti, Fondazioni, Centro servizi per il volontariato, enti di secondo livello a cui si aderisce etc. Al fine di mettere in grado anche i terzi di relazionarsi con chi effettivamente rappresenta l’ente.

Il registro unico del terzo settore quando ci sarà sarà un valido aiuto in questo perché dovrebbe rendere accessibili questi dati tendenzialmente a tutti con un notevole incremento della trasparenza.

In caso di dimenticanze è sempre possibile correre ai ripari, ma i ripari possono essere onerosi per l’associazione per esempio in caso di mancata comunicazione del nuovo presidente ai fini del 5 per mille è possibile la remissione in termini attraverso il ravvedimento operoso,ma questo implica il pagamento di una sanzione di 250,00 euro.

Quindi come diceva la famosa pubblicità meglio prevenire che curare

Cristina Muzzioli